S T A T U T O 

Art. 1
Denominazione, sede e durata

  1. L’Associazione Ekologia Italica (di seguito, Associazione), costituita il 21 febbraio 2021 come Associazione non riconosciuta, provvede alla redazione del presente Statuto ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 2017 (di seguito, Codice del Terzo Settore).
  2. L’Associazione ha sede legale in Caserta.
    Il trasferimento di sede, deciso dall’Assemblea dei soci, non costituisce modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  3. Per il raggiungimento degli scopi associativi, il Consiglio direttivo può istituire sedi secondarie e periferiche con autonomia amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio. La loro attività, nel rispetto delle linee e degli indirizzi impartiti e approvati a livello nazionale da Ekologia Italica APS, è soggetta al controllo e vigilanza degli Organi centrali ed è disciplinata da un apposito Regolamento.
  4. L’Associazione non ha scopo di lucro, non ha per oggetto l’esercizio di attività commerciale e la sua durata è illimitata. Un eventuale scioglimento dovrà essere deliberato nelle forme previste dal presente Statuto.

Art. 2
Associazione di promozione sociale

  1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS”, o l’indicazione di “Associazione di promozione sociale”, dovranno essere inseriti nella denominazione sociale che diventerà quindi “Ekologia Italica APS”.
  2. Nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’indicazione di Associazione di promozione sociale (o APS) potrà comunque essere inserita nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri regionali o provinciali ex legge n. 33 del 2000.

Art. 3
Scopi dell’Associazione

  1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sul volontariato.
  2. L’Associazione ha lo scopo di promuovere un corretto approccio alla biodiversità ed alla conservazione ambientale che passa per un riconoscimento dell’uomo come parte integrante del mondo naturale ma a cui richiede, in virtù delle sue responsabilità planetarie, l’obbligo di adoperarsi affinché il patrimonio naturale sia saviamente gestito a beneficio delle future generazioni.

Art. 4
Attività sociale

  1.  Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti attività:
    a) promuovere il recupero e la conservazione della biodiversità genetica, delle specie e degli ecosistemianche attraverso la creazione e la gestione di centri di recupero e riproduzione della
    b) promuovere e svolgere corsi di aggiornamento e formazione anche per docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado;
    c) organizzare e gestire attività culturali, artistiche e formative sollecitando l’incontro e la collaborazione di studiosi di diverse esperienze e discipline nell’ambito delle scienze naturali e delle scienze umane;
    d) svolgere corsi di formazione in materia di protezione civile e di vigilanza ambientale per le guardie ecologiche, ambientali, ittiche, venatorie e zoofile;
    e) promuovere e organizzare l’attività di volontariato per gli interventi in materia di emergenze ambientali e civili; nonché per le attività di vigilanza ambientale, ecologica, ittica, venatoria, micologica e zoofila;
    f) assicurare una costante divulgazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla gestione del patrimonio naturale, attraverso l’uso dei sistemi tecnologici avanzati di comunicazione, la pubblicazione di lavori a carattere monografico, atti di convegni o risultati di ricerche svolte, anche in forma di bollettino periodico;
    g) stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati allo scopo di fornire prestazioni e servizi volti al conseguimento degli scopi statutari.
  2. L’Associazione svolge ogni altra attività che sia utile al conseguimento dei fini sociali. Le attività svolte dai soci per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, salvo il rimborso documentato delle spese sostenute, qualora autorizzate. L’Associazione può, in caso di necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
  3. L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
  4. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi.

Art. 5
Ordinamento interno

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
  2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
  3. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Art. 6
Soci dell’Associazione

  1. I Soci dell’Associazione si distinguono in:
    –  Soci Fondatori
    –  Soci Ordinari
    –  Soci Benemeriti
    –  Soci Onorari
  2. Sono Soci fondatori le persone fisiche e/o giuridiche che sono intervenute nell’Atto costitutivo.
    Sono Soci ordinari tutti coloro i quali, avendo preso conoscenza dello Statuto dell’Associazione e condividendone gli scopi, si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
    Sono Soci benemeriti le persone fisiche e giuridiche (Enti Pubblici, Aziende, Istituti di credito, ecc.) che, condividendo le finalità o qualche particolare iniziativa o progetto di ricerca, contribuiscono con apporti finanziari ordinari o straordinari la cui entità minima è fissata dal Consiglio direttivo.
    Per aderire in qualità di soci benemeriti, le persone giuridiche o gli Enti di cui sopra debbono corredare la loro domanda con un atto formale del legale rappresentante, in cui insieme alla richiesta di iscrizione deve essere dichiarata l’integrale accettazione dello Statuto dell’Associazione, l’entità dell’impegno finanziario e la motivazione
    Sono, infine, Soci onorari personalità della scienza, della cultura, Enti o Istituzioni che abbiano svolto o svolgono attività di particolare rilievo nei campi di interesse dell’Associazione. Essi vengono designati e nominati dal Consiglio direttivo e sono esonerati dal versamento della quota sociale. Possono assistere ai lavori dell’Assemblea, in qualità di osservatori, ma non esprimono il loro voto. Partecipano alla vita dell’associazione attraverso un’attività di tutoraggio, patrocinio e proposta.
    I Soci fondatori, ordinari e benemeriti sono tenuti al versamento della quota sociale annuale e, se maggiorenni, esercitano il diritto di voto in Assemblea. Gli Enti, le Associazioni, le Fondazioni, le Amministrazioni, in qualità di soci fondatori, ordinari o benemeriti, hanno diritto a un solo voto nell’Assemblea dei soci. Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro dei soci in base all’appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 7
Procedura di ammissione

  1. Ogni nuovo socio ordinario dovrà dichiarare di impegnarsi ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali Regolamenti interni; ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea; al versamento della quota sociale che è intrasferibile.
  2. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
  3. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 8
Diritti e doveri degli associati

  1. Gli associati hanno il diritto di:
    a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
    b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
    c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della richiesta.
  2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa.
  3. Gli associati hanno il dovere di:
    a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
    b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
  4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 9
Cause di cessazione del rapporto associativo

  1. La qualità di associato si perde per:
    a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
    b) mancato pagamento della quota associativa entro 120 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.
  2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
    a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
    c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali ritenuti di una certa gravità.
  3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
  4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 10
Organi sociali

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    –  l’Assemblea dei soci
    –  Il Presidente
    –  Il Consiglio direttivo
    Il Presidente ed il Consiglio direttivo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e le loro funzioni vengono assolte a totale titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per lo svolgimento degli incarichi loro affidati.
  2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 11
Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria

  1. L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione, è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali.
  2. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o via posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
  4. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci. Deve inoltre essere convocata:
    a) quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario;
    b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.convocata.
    Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
  5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato.
  6. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare al massimo due deleghe.
  7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da apposito delegato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.
  8. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota, fatta eccezione per i soci onorari.
  9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  10. Tutte le consultazioni assembleari, ordinarie/straordinarie, debitamente convocate dal Presidente, possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione on-line in linea con le disposizioni della normativa vigente. Andranno adottate procedure tali da permettere che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare ad eventuali votazioni.

Art. 12
Assemblea ordinaria

  1. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, purché iscritti all’Associazione da almeno 6 mesi; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
  2. L’Assemblea ordinaria:
    a) elegge il Presidente;
    b) elegge il Consiglio direttivo e ne determina il numero;
    c) può proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
    d) approva i bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio direttivo;
    e) fissa annualmente l’importo della quota sociale;
    f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
    g) approva gli eventuali Regolamenti attuativi dello Statuto e gli altri Regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
    h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
    i) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da alto organo sociale.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

Art. 13
Assemblea straordinaria

  1. L’Assemblea straordinaria:
    a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
    b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
    Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 14
Presidente

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
  2. Il Presidente è nominato all’interno del Consiglio direttivo che può revocarlo con le stesse modalità previste per l’elezione.
  3. La durata del mandato è di tre anni al termine dei quali può essere rieletto.
  4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione. In particolare, ha il compito di:
    a) firmare gli atti e i documenti dell’Associazione;
    b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
    c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo;
    d) convocare e presiedere il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci straordinaria e ordinaria.firmare gli atti e i documenti dell’Associazione;

Art. 15
Consiglio direttivo

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’Assemblea e composto da tre a sette membri, compreso il Presidente.
    La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.
  2. Il Consiglio direttivo:
  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario generale/Tesoriere dell’Associazione;
  • redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
  • redige e presenta all’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo;
  • determina il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • ratifica, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  • decide sulle domande di adesione di nuovi soci;
  • esclude i soci con provvedimento motivato;
  • redige gli eventuali Regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea;
  • decide sull’importo della quota associativa annuale;
  • delibera sulla convocazione dell’Assemblea;
  • delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  • adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
  1. Il Consiglio direttivo, riunito validamente con la partecipazione di almeno metà dei suoi componenti, delibera con il voto favorevole della maggioranza; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta; in tal caso il Presidente o chi ne fa le veci comunica agli altri amministratori il testo delle determinazioni proposte, fissando un termine non inferiore ad 8 (otto) giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire l’eventuale consenso alle stesse, o il diniego motivato. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate agli atti del Consiglio.
  2. Delle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16
Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo

  1. La carica di Consigliere si perde per:
    a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
    b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
    c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
    d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
  2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.
  3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 17
Segretario generale e tesoriere

  1. Il Consiglio direttivo nomina il Segretario generale dell’Associazione che coadiuva il Presidente ed il Consiglio stesso nell’esercizio delle funzioni di competenza, curando l’attuazione dei deliberati. Provvede alla verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, occupandosi della tenuta dei libri dei verbali.
    Il Consiglio può nominare altresì il Tesoriere dell’Associazione, anche nella stessa persona del Segretario. Il Tesoriere prende in consegna i beni mobili ed immobili dell’Associazione, aggiorna i libri degli inventari, cura la gestione di cassa e tiene la contabilità, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo e provvede, inoltre, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere individuati al di fuori del Consiglio direttivo e sono rieleggibili.
    Il Segretario Generale/Tesoriere esercita la sorveglianza sulla regolarità della gestione finanziaria e controlla le scritture contabili, l’esistenza di cassa e i bilanci; redige la relazione da presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo.
  2. L’Assemblea dei soci può nominare, qualora ne ravvisi la opportunità, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da due membri, per la durata di 3 anni. I Revisori dei conti sono scelti, di norma, fra i soci, tuttavia l’Assemblea può attribuire l’incarico anche a persone esterne all’Associazione.

Art. 18
Comitato tecnico scientifico

  1. Il Comitato tecnico scientifico viene nominato dal Consiglio direttivo con un numero minimo di 5 membri ed è un organo consultivo del Consiglio direttivo. Dura in carica per un massimo di 3 (tre) anni, rinnovabili.
    Il Comitato tecnico scientifico ha la funzione di suggerire al Consiglio direttivo le linee guida, i documenti programmatici e promuovere ogni iniziativa caratterizzante l’attività istituzionale dell’Associazione. Supporta il Consiglio direttivo nella definizione dei criteri di iscrizione o espulsione dei soci ordinari, nella valutazione degli standard tecnico-scientifici dell’attività di formazione, di comunicazione, di promozione culturale, di vigilanza. Ha altresì il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri, ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell’Associazione.
  2. Possono fare parte del Comitato tecnico scientifico tutti i soci dell’Associazione nonché soggetti esterni all’Associazione stessa, purché abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici e di comprovata professionalità nel campo delle discipline oggetto dei fini statutari dell’Associazione..

Art. 19
Regolamenti

  1. Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può approvare uno o più regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione.

Art. 20
I libri sociali

  1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
    a) il libro degli associati;
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 21
Risorse economiche

  1. I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono da:le quote associative;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • contributi dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni nazionali e internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.
  1. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai soci o a terzi, anche in forma indiretta. Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d’investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il Consiglio direttivo ritenga opportuno.

Art. 22
Bilancio d’esercizio

  1. L’esercizio sociale dell’Associazione coincide con l’anno solare, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
  2. I bilanci, consuntivo e preventivo, sono predisposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall’Assemblea ordinaria, con voto palese, entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
  3. Gli elaborati contabili sono depositati presso la sede dell’Associazione, ed eventuali sezioni, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Art. 23
Scioglimento dell’Associazione

  1. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
  2. L’Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 24
Disposizioni finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e nelle leggi vigenti in materia in quanto compatibili.

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